Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne

29.04.2024
Mio figlio è maggiorenne e può lavorare perché mai dovrei mantenerlo?

Il nostro ordinamento prevede l'obbligo di istruire , mantenere ed educare i figli fino al raggiungimento dell'indipendenza economica , senza alcun riferimento alla loro età. 


Tale obbligo discende dalla qualifica stessa di "genitore" e prescinde dalla separazione.

L'ammontare dell'assegno di mantenimento in caso di separazione sarà stabilito di comune accordo fra i coniugi in caso di separazione consensuale, mentre invece nel caso di separazione giudiziale sarà stabilito dal giudice, che terrà conto delle risorse economiche di entrambi i genitori.


Per indipendenza economica non si fa riferimento solo al caso in cui  il figlio inizi un'attività lavorativa ma piuttosto al caso in cui lo stesso abbia raggiunto una capacità reddituale tale da poter provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita.

L'assegno però non sarà dovuto nel caso in cui la mancata indipendenza economica sia da attribuire ad una colpevole inerzia o ad un rifiuto ingiustificato alle varie occasioni di lavoro da parte del figlio o nel caso in cui lo stesso frequenti senza profitto e senza impegno l'università o qualsivoglia percorso formativo


In questo caso il genitore non convivente potrebbe essere tenuto all'adempimento di un mero obbligo alimentare .

E' evidente pertanto l'insussistenza di qualsiasi tipo di automatismo essendo come sempre rimessa al giudice la decisione in merito alla sussistenza o meno di un diritto e di un conseguente obbligo al mantenimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. 


Pur non potendosi indicare un'età massima di mantenimento alcune pronunce della cassazione hanno ravvisato una soglia intorno ai 30/35 anni, da valutare caso per caso, ritenendo che oltre tale età debba presumersi che la disoccupazione dipenda da un comportamento di inerzia negligente in capo al ragazzo.

A chi spetta dimostrare l'inerzia del figlio?

Sul punto segnalo la recente decisione della Suprema Corte di Cassazione con la quale si sostiene come avere raggiunto la maggiore età fa presumere l'idoneità al conseguimento di un reddito sicchè 

spetta al figlio richiedente un mantenimento ulteriore l'onere della prova , consistente appunto nel dimostrare non solo la mancanza di indipendenza economica ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, compare impegno, operato nella ricerca di un lavoro

 (Cassazione civile sez. I, 22/06/2023, n.17947)


Se il figlio poi viene senza colpa ingiustificatamente licenziato questo non comporta automaticamente la riattivazione dell'obbligo di mantenimento da parte del coniuge non convivente, posto che, anche se allo stato il figlio non sia economicamente autosufficiente, il fatto stesso di aver espletato attività lavorativa lo rende idoneo ed adeguato ad aver acquisito una capacità lavorativa tale da comportare una cessazione definitiva del corrispondente obbligo di mantenimento da parte dell'altro genitore.

E' chiaro quanto siano importanti le sfaccettature di ogni caso concreto, poste all'attenzione del Giudice e, ancor prima, dei legali delle parti.

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