Ti è stato contestato il reato di guida in stato di ebrezza? Ecco cosa devi fare

Mi è stato contestato il reato di guida in stato di ebrezza. Cosa devo fare?
In primo luogo verifica che ti sia stato dato l'avviso di poterti fare assistere da un difensore di fiducia, perché nel caso in cui ciò non sia avvenuto sappi che gli accertamenti in merito allo stato alcolemico risultano inutilizzabili e potresti chiedere ed ottenere un'assoluzione.
Spetterà al tuo avvocato sostenere l'impossibilità di ricostruire con certezza se e quale tasso alcolemico sussista nel caso concreto.
Nel nostro ordinamento infatti il reato di guida in stato di ebrezza di cui all'articolo 186 Codice della Strada prevede fattispecie distinte , elencate in ordine crescente di gravità e modellate sul grado di tasso alcolemico accertato.
Sotto lo 0,5 grammi per litro (g/l) non vi è alcun tipo di illecito (salvo per alcune speciali categorie di soggetti per cui può essere illecito amministrativo), tra 0,5 g/l e 0,8 g/l vi è un illecito amministrativo , mentre sopra 0,8 g/l e' reato.
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In questa sede mi preme evidenziare l'importanza, pertanto, di un esame tecnico strumentale al fine di individuare con esattezza il tasso alcolemico della persona fermata e, di conseguenza, comprendere se il comportamento del soggetto è privo di rilevanza o rappresenti un illecito amministrativo o un reato.
Pur tuttavia vi è un contrasto in seno alla giurisprudenza in merito alla possibilità di desumere lo stato di alterazione alcolica anche in assenza di tale esame tecnico.
Recentemente la Corte di Cassazione
con la sentenza n. 20763 del 29 febbraio 2024
ha ritenuto di aderire all'orientamento più rigoroso che sostiene di poter desumere lo stato di alterazione alcolica di un soggetto anche dal mero comportamento, così come descritto dagli agenti che lo hanno fermato.
La Cassazione ha infatti confermato una sentenza di condanna che, preso atto dell'inutilizzabilità dei risultati dell'etilometro per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato, ha ritenuto pur tuttavia di condannare il soggetto ritenendolo “ubriaco” sulla base delle dichiarazioni degli agenti intervenuti.
Il fatto cioè che il soggetto si presentasse in stato confusionale, avesse un forte alito vinoso, che avesse urtato con l'auto il marciapiede e che non rispondesse alle domande degli agenti è stato ritenuto, dalla Corte di Appello prima e dalla Cassazione dopo, un elemento logicamente sufficiente per ritenere che il soggetto fosse in condizioni alterate e, pertanto, per condannarlo per il reato di cui all'articolo 186 comma 2 CdS , cioè per l'ipotesi più grave prevista (ove il tasso alcolemico e’ superiore ad 1,50 g/l).
Si sostiene che in un sistema dove non e’ prevista l'utilizzazione di prove legali è possibile ricavare l'esistenza dello stato di ebrezza anche da elementi sintomatici come l'alito venoso, l’eloquio sconnesso, l'andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che possono fare fondatamente presumere l'esistenza dello stato indicato.
Se è vero che dalle dichiarazioni degli agenti operanti possano certamente trarsi elementi di convincimento in ordine alle condizioni psicofisiche del soggetto e' anche vero che esistendo nel nostro ordinamento una pluralità di ipotesi (come individuate nel mio video), tutte diversamente sanzionate, è evidente come le dichiarazioni testimoniali non possono certamente sostituire un esame tecnico, il solo che può fornire un risultato certo sull'effettivo tasso alcolemico in capo alla persona.
Tanto è vero che altro orientamento della Cassazione , cui ritengo di aderire e che sosterrei per un mio assistito in una causa penale, afferma che anche laddove si ritenga di dover basare la ricorrenza del tasso alcolemico esclusivamente sulle circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori in tale ipotesi non può che ritenersi l'ipotesi meno grave richiedendosi per l'ipotesi più gravi che configurano un reato quantomeno l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcol .
E' evidente dunque che se, grazie all'aiuto del tuo avvocato, riuscirai ad invalidare il risultato dell'esame tecnico questa sarebbe la migliore difesa da sostenere.
Nel caso invece in cui ti sia stato dato l'avviso di poterti fare assistere da un difensore e , dunque, l'accertamento tecnico e' valido, non disperare: consulta il tuo avvocato per verificare se hai la possibilità di accedere alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblico utilità o all'affidamento in prova, al fine di evitare una condanna a pena detentiva.
Guarda sopra il mio video ed avrai le idee piu chiare!
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